Art. 5.
(Concessione).

      1. L'esercizio e la gestione della casa da gioco sono affidati in concessione dal comune ai soggetti iscritti all'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 6 e scelti attraverso apposita gara pubblica indetta dal comune sulla base del capitolato generale di cui all'articolo 7.
      2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune e i medesimi soggetti.
      3. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza dei capitolato generale di cui all'articolo 7 e della convenzione di cui al comma 2 del presente articolo e non può cedere ad altri la concessione né

 

Pag. 8

delegare ad altri l'esercizio e la gestione della casa da gioco, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco, dei quali rimane responsabile.
      4. Il soggetto titolare della concessione è tenuto a prevedere la partecipazione nel collegio dei sindaci revisori della casa da gioco di un rappresentante di nomina del comune con funzioni di presidente, nonché di altri due membri effettivi, uno di nomina del Ministero dell'interno e uno di nomina della regione ove ha sede la casa da gioco.
      5. Entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune, alla regione o alla provincia autonoma competente ed al Ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco, nonché di ogni attività data in concessione ad essa connessa, relativo all'anno precedente.
      6. La concessione ha la durata di dieci anni.
      7. In casi eccezionali e per un periodo massimo di dodici mesi, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, il comune può provvedere direttamente all'esercizio e alla gestione della casa da gioco nelle forme previste dal titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      8. Ciascun soggetto iscritto all'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 6 non può essere titolare di più di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il territorio nazionale.
      9. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della concessione per la gestione è approvato dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta sulla base di una specifica normativa adottata dal Consiglio della Valle, in conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge.
      10. Per le case da gioco di San Remo, di Campione d'Italia e di Venezia, alla scadenza delle autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, sentiti i comuni interessati, provvede al rinnovo dell'autorizzazione in conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge. Per la ripartizione
 

Pag. 9

dei proventi derivanti dall'attività delle medesime case da gioco, si provvede ai sensi del comma 4 dell'articolo 8.